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Sez. 2, Sentenza n. 6494 del 27/07/1987 (Rv. 454767 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI CLIENTELA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DAL PROCURATORE ALLE LITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454767-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI CLIENTELA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DAL PROCURATORE ALLE LITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, costituendo uno strumento apprestato dal legislatore per la rapida liquidazione dei compensi spettanti al professionista per le prestazioni giudiziali in materia civile, a favore dei propri clienti, è esperibile soltanto in presenza di un rapporto di clientela il quale, pur non identificandosi con il rilascio della procura "ad litem", presuppone comunque l'affidamento di un incarico da parte di un soggetto, anche se estraneo al rapporto procuratorio vero e proprio. Tale incarico può provenire anche dal procuratore alle liti, qualora la procura della parte gliene attribuisca la facoltà, nel qual caso è costui ad assumere la qualità di mandante nei confronti del professionista da lui nominato ed a lui il professionista stesso può rivolgersi per ottenere il compenso. (nella specie, in cui si deduceva dal ricorrente che dalla procura alle liti risultava che il cliente aveva conferito a lui ed ad altro professionista un mandato congiunto, affidando ad uno la difesa e all'altro, quale procuratore in loco, la rappresentanza in giudizio, il giudice del merito aveva omesso di esaminare tale documento, condannando il ricorrente al pagamento del compenso professionale quale mandante del secondo legale. La S.C. in base all'enunciato principio ha annullato tale decisione). (V 579/81, mass n 411066; (V 4250/80, mass n 408116; (V 164/80, mass n 403556; (V 920/73, mass n 363284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)