Sez. L - , Sentenza n. 440 del 13/01/2021 (Rv. 660171 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento del lavoratore in una categoria superiore - Verbale di conciliazione - Idoneità - Limiti - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di pubblico impiego privatizzato, operando nell'organizzazione dei pubblici uffici la riserva di legge di cui all'art. 97 Cost., l'assunzione e la progressione economica del personale sono vincolate alla struttura organizzativa della P.A. ed alle previsioni organiche che della stessa sono espressione; ne consegue la nullità di un verbale di conciliazione che preveda l'inserimento di un'unità di personale eccedente rispetto alla pianta organica esistente, nullità che la P.A. è legittimata a far valere astenendosi dal dare attuazione alle obbligazioni ivi assunte in violazione di norme di legge inderogabili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)