Sez. 2 - , Sentenza n. 24345 del 16/10/2017 (Rv. 645865 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA | Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, ex art. 35 della l. n. 69 del 1963 - Requisiti - Regolarità della retribuzione - Necessità - Onere della prova - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, ex art. 35 della l. n. 69 del 1963, l'aspirante deve dimostrare, tra l'altro, di essere stato regolarmente retribuito da almeno due anni, mediante documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento, con cadenza annuale, di somme a suo favore, non essendo sufficienti all'uopo le certificazioni rilasciate dall'editore, né le quietanze emesse dall'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello, che aveva ritenuto non dimostrata la regolarità della retribuzione, per essere stati i compensi asseritamente corrisposti in contanti, in date postume e con modalità inidonee a consentirne la tracciabilità).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)