Sez. 3, Sentenza n. 352 del 14/01/2002 (Rv. 551537 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA | Scuola di specializzazione editrice di testata di laboratorio - Scritti degli allievi pubblicati su detta testata - Titolo idoneo ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Esclusione - Retribuzione degli scritti - Ininfluenza.
STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA
Gli scritti degli allievi di una scuola di specializzazione su una testata di laboratorio edita dalla stessa scuola, pur se formalmente retribuiti e quand'anche la pubblicazione non sia priva dei requisiti richiesti dalla legge sulla stampa, non integrano lo svolgimento di attività pubblicistica e non costituiscono dunque titolo idoneo ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti per gli effetti di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)