diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 32 del 16/01/1968 Ud. (dep. 08/05/1968) Rv. 107884 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE(NUOVE) - MANCATA RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107884-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE(NUOVE) - MANCATA RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

L'assunzione di nuove prove in grado di appello in nessun caso costituisce un Obbligo del giudice, ma e sempre una facolta dello stesso che puo essere esercitata mediante il potere di disporre la rinnovazione parziale o totale del dibattimento, quando egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti e ravvisi la necessita di ulteriori indagini. Anche in tale ipotesi il giudice di appello non ha altro dovere se non quello di motivare l'uso della facolta conferitagli dalla legge. Peraltro, in caso di reiezione dell'istanza, la motivazione puo essere implicita nella dimostrazione dell'acquisita certezza della responsabilita dell'imputato. Ove tale certezza sia stata raggiunta, con motivazione ineccepibile, implicitamente viene dato conto della ragione dell'inutilita delle nuove indagini richieste. (Conf.107190, 106511, anno 1968 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)