diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1866 del 11/12/1967 Ud. (dep. 05/06/1968) Rv. 108186 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -COSTITUISCE FACOLTA DISCREZIONALE - RIGETTO DI ISTANZA DI RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108186-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE -COSTITUISCE FACOLTA DISCREZIONALE - RIGETTO DI ISTANZA DI RINNOVAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*

La rinnovazione del dibattimento in appello e rimessa alla facolta discrezionale del giudice di merito e non sussiste il difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza nel caso che nella sentenza il giudice di merito, pur senza espresso riferimento alla richiesta di parte, chiarisca adeguatamente la ragione del suo convincimento e della sufficienza degli elementi probatori gia acquisiti nel dibattimento di primo grado in tale caso ogni motivazione e superflua dovendo ritenersi implicita nella esposizione degli argomenti che giustificano il convincimento del giudice. (Conf. 107884, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)