Sez. 4, Sentenza n. 8770 del 26/01/1978 Ud. (dep. 01/07/1978) Rv. 139567 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - QUESTIONI DI DIRITTI VINCOLANTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - QUESTIONI DI DIRITTI VINCOLANTI.*
L'Obbligo del giudice di rinvio di uniformare la propria decisione alla sentenza della Cassazione, di annullamento per difetto di motivazione, e limitato alle questioni di diritto decise. Detto giudice, pertanto, conserva la piu ampia autonomia rispetto alla scelta dei mezzi che ritiene idonei alla formazione del proprio convincimento senza alcun altro vincolo al riguardo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)