Sez. 2, Sentenza n. 6702 del 26/02/1985 Ud. (dep. 05/07/1985) Rv. 170015 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - QUESTIONI VINCOLANTI - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - QUESTIONI VINCOLANTI - INDIVIDUAZIONE.*
Nel caso di sentenza, emessa a seguito di annullamento con rinvio per difetto di motivazione, il giudice di merito conserva la più ampia autonomia rispetto alla scelta dei mezzi, che ritiene idonei alla formazione del proprio convincimento. Infatti l'Obbligo del giudice di rinvio, di uniformare la propria decisione alla sentenza della Cassazione, è limitato alle questioni di diritto decise. (Conf mass n 139567; (Conf mass n 147523).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)