Sez. 5, Sentenza n. 5664 del 12/03/2014 (Rv. 630485 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza di definizione di lite pendente ex art. 1, secondo comma, del d.l. n. 143 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003) ed ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Proroga del termine - Efficacia - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il tenore letterale e la "ratio" dell'art. 1, comma 2, del d.l. 24 giugno 2003, n.143 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212), come modificato dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 355 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47), comportano che l'efficacia della proroga al 16 aprile 2004 del versamento della prima rata utile per la definizione delle liti suddette è condizionata al contestuale pagamento di tutte le rate trimestrali decorrenti dal 16 maggio 2003 già scadute, le quali, quindi, devono ritenersi come facenti parte della prima rata prorogata, come se fossero in essa inglobate, e non possono essere considerate come rate "successive" alla prima ed equiparate alla disciplina di queste dettata dal comma secondo del citato art. 16, la quale concerne un inadempimento sopravvenuto, e non originario, dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 212 CORTE COST., Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 24/08/2003 num. 143 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)