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Sez. 5, Sentenza n. 5867 del 08/03/2013 (Rv. 625961 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti pendenti - Esercizio della facoltà di versamento rateale - Mancato pagamento della prima rata - Conseguenze - Inefficacia o perdita della definizione - Omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima - Conseguenze - Iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973, con addebito di sanzione amministrativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625961-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato o insufficiente versamento della prima rata comporta l'inefficacia della definizione ovvero la perdita della possibilità di avvalersi della stessa, a differenza del caso di omesso (o insufficiente) versamento delle rate successive alla prima, soltanto in rapporto al quale - considerandosi la già avvenuta definitiva sostituzione dell'obbligazione assunta dal contribuente, con la presentazione di una domanda di condono implicitamente accettata, all'obbligazione tributaria oggetto della lite pendente - può procedersi ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà nel caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, oltre agli interessi legali.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)