Sez. 3, Sentenza n. 39462 del 23/10/2025 Ud. (dep. 09/12/2025) Rv. 288940-01
SPORT | Delitto di cui all'art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 - Violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione presso l'ufficio o il comando di polizia in concomitanza delle stesse, disposti dal giudice - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
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Non integra il delitto di cui all'art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con lo svolgimento delle stesse, disposti dal giudice, ex art. 6, comma 7, legge cit., con la sentenza di condanna dell'imputato per la precedente inosservanza di un tale divieto od obbligo imposti dal questore, riguardando la norma incriminatrice la sola violazione del DASPO amministrativo e non anche quella del DASPO giudiziario.
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)