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Sez. 3, Sentenza n. 39131 del 18/04/2023 Cc. (dep. 26/09/2023) Rv. 285212 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) - Aggravamento della sua durata ex art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 - Necessità precedente DASPO amministrativo - Sussistenza - Sufficienza precedente DASPO giudiziario - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285212-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, ai fini dell'aggravamento del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni (cd. DASPO) mediante aumento della sua durata, è necessario che sia stato in precedenza emesso, nei confronti del destinatario di tale provvedimento, un DASPO amministrativo di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non essendo sufficiente che, a carico del predetto, sia stata precedentemente inflitta, in occasione di una sua condanna, la pena accessoria atipica del DASPO giudiziario, di cui all'art. 6, comma 7, legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che inducono a tale interpretazione, per un verso, il disposto dell'art. 6, comma 5, secondo periodo, legge n. 401 del 1989, che, nel disciplinare l'aggravamento, fa esplicito riferimento alle persone già destinatarie del DASPO amministrativo, con disposizione che, incidendo sulla libertà di locomozione, tutelata dall'art. 16 Cost., non è suscettibile di interpretazione analogica "in malam partem" e, per altro verso, la diversa natura giuridica e i diversi presupposti applicativi dei due istituti).

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)