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Sez. 3, Sentenza n. 7551 del 18/06/1992 (Rv. 477830 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere | Sentenza di rilascio di fondo rustico - Opposizione all'esecuzione in ragione del preteso diritto di ritenzione dell'affittuario ex art. 43 della legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Impugnazione della sentenza con l'appello.
Stato
decisa il 1992-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477830-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere

L'affittuario di un fondo rustico che, facendo valere il diritto di ritenzione del fondo per mancata corresponsione dell'indennità dovuta dal concedente, ai sensi dell'art. 43 legge 3 maggio 1982 n. 203 (per i casi di anticipata risoluzione del rapporto e di esercizio del diritto di ripresa), deduce in giudizio l'improcedibilità dell'esecuzione contro di lui minacciata o iniziata a seguito di sentenza di rilascio del fondo, contesta il diritto del concedente a procedere ad esecuzione forzata e propone, pertanto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., una opposizione alla esecuzione sulla quale il giudice pronuncia sentenza impugnabile con il rimedio dell'appello, e non con quello del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)