Sez. 3, Sentenza n. 12406 del 16/06/2016 (Rv. 640453 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Esecuzione per rilascio - Opposizione - Deduzione di un diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. - Natura - Opposizione all'esecuzione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
In tema di esecuzione per rilascio di immobile, l'azione proposta dal possessore esecutato, che deduca di esercitare il diritto di ritenzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1152 c.c., va qualificato come opposizione all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1152, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)