Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 29/07/2013 (Rv. 627468 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza territoriale - Istanza di fallimento - Trasferimento della sede legale nell'anno anteriore - Applicabilità dell'art. 9, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Accertamento della sede effettiva - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 9, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è irrilevante l'accertamento dell'effettività della sede legale dell'impresa che abbia trasferito la propria sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, permanendo la competenza del giudice del luogo in cui l'impresa aveva sede e da cui si è trasferita.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)