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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29418 del 28/12/2011 (Rv. 620973 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza del tribunale a dichiarare il fallimento - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale - Operatività in caso di trasferimento della sede legale dell'imprenditore oltre l'anno antecedente all'iniziativa - Condizioni - Sospetta effettività del trasferimento - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620973-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma dell'art. 9, comma 2, legge fall. - in una fattispecie regolata dalla disciplina di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 -, opera la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale, in caso di trasferimento anteriore di oltre un anno rispetto al deposito delle istanze di fallimento, tutte le volte in cui esso possa dirsi sospetto ovvero anche preordinato, specie per la sua vicinanza alla manifestazione della crisi d'impresa, ad incidere proprio sulla competenza per territorio del tribunale fallimentare, essendo inidoneo a fondare lo spostamento di competenza se non seguito anche dal trasferimento del centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa e dalla prosecuzione della sua attività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)