Sez. U, Sentenza n. 4213 del 19/07/1982 (Rv. 422194 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE - SPESE E AMMINISTRAZIONE DELLE COSE COMUNI - AZIONI GIUDIZIARIE - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - DELIBERAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSEMBLEA DEI COMPROPRIETARI - NECESSITÀ - OMESSA INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA - MANCATA FORMAZIONE DI UNA VOLONTÀ DI MAGGIORANZA - OMESSA ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - IMPROPONIBILITÀ - RICORSO EX ART. 1105, QUARTO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE - SPESE E AMMINISTRAZIONE DELLE COSE COMUNI - AZIONI GIUDIZIARIE - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - DELIBERAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSEMBLEA DEI COMPROPRIETARI - NECESSITÀ - OMESSA INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA - MANCATA FORMAZIONE DI UNA VOLONTÀ DI MAGGIORANZA - OMESSA ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - IMPROPONIBILITÀ - RICORSO EX ART. 1105, QUARTO COMMA, COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
In materia di comunione, non sono proponibili azioni giudiziarie relativamente alle spese ed all'amministrazione delle cose comuni (in questa compresi gli Atti di conservazione) prima che venga sollecitata e provocata una deliberazione dell'assemblea dei comproprietari, alla quale spetta ogni Determinazione al riguardo, sia che si tratti di spese voluttuarie o utili, che di spese necessarie, distinguendo la legge (ai fini della prescrizione, rispettivamente, della deliberazione a maggioranza semplice e di quella a maggioranza qualificata) unicamente tra spese di ordinaria amministrazione (art. 1105 cod. civ.) e spese concernenti innovazioni o Atti di straordinaria amministrazione (art. 1108 cod. civ.). peraltro, mentre la deliberazione di maggioranza è impugnabile davanti al giudice, in via contenziosa, ove lesiva dei diritti individuali dei partecipanti dissenzienti, resta salva la possibilità, una volta convocata l'assemblea, in caso di omessa iniziativa della medesima e di mancata formazione di una volontà di maggioranza o di omessa esecuzione della deliberazione, di rivolgersi al giudice, non già in Sede contenziosa, ma di volontaria giurisdizione, ai sensi del quarto comma dell'art. 1105 citato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1109, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)