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Sez. 2, Sentenza n. 5889 del 20/04/2001 (Rv. 546132 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Ricorso all'Autorità giudiziaria in materia di gestione condominiale - Potere del condomino - Condizioni - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546132-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

In materia di gestione condominiale il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata; detta norma non è, invece, applicabile quando l'assemblea condominiale abbia approvato dei lavori considerati necessari per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio, contestati da taluni compartecipanti, in quanto l'intervento del giudice in tal caso si risolverebbe in un'ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione della volontà assembleare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)