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Sez. 2, Sentenza n. 685 del 21/03/1963 (Rv. 260919 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - COMPETENZA - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1963-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260919-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - COMPETENZA - DISCIPLINA.*

L'esecuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata, a norma dell'art 2931 cod civ, nelle forme prescritte dal codice di procedura, e cioe secondo gli articoli 612 e 613 del detto codice, che demandano esclusivamente al pretore, quale giudice della esecuzione, sia la concreta Determinazione delle dette modalita, sia la pronuncia sulle contestazioni che eventualmente sorgano al riguardo. Pertanto e illegittima, e va quindi annullata senza rinvio, la statuizione della sentenza che, nell'ordinare la demolizione di alcune opere abusivamente costruite, autorizzi l'attore a compiere direttamente i lavori allo uopo necessari, nel caso in cui il convenuto non abbia provveduto ad eseguire l'ordine di demolizione. (V 736-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)