Sez. L, Sentenza n. 5591 del 14/04/2001 (Rv. 545943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" - Mancanza - Conseguenze - Immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva - Applicabilità delle norme in materia di licenziamento - Mancata comunicazione dei motivi del licenziamento nel termine di sette giorni - Inefficacia dello stesso - Mancata richiesta dei motivi da parte del lavoratore entro quindici giorni - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA
Posto che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096, primo comma, cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e che la mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, in tale ipotesi trovano applicazione al rapporto di lavoro le norme in materia di licenziamento. Pertanto, ove il datore di lavoro non comunichi al lavoratore licenziato, nel termine di sette giorni, i motivi del licenziamento, lo stesso deve considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, rimanendo irrilevante la mancata richiesta da parte del lavoratore, nel termine di quindici giorni - termine al quale, in mancanza di una espressa previsione legislativa analoga a quella citata, non va riconosciuto carattere perentorio - , dei motivi del provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)