Sez. L, Sentenza n. 9101 del 24/08/1991 (Rv. 473640 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma | Forma scritta "ad substantiam" - Mancanza - Conseguenze - Osservanza sin dall'inizio del rapporto - Necessità - Non contestualità delle sottoscrizioni - Irrilevanza - Limiti - Documentazione della clausola orale mediante sottoscrizione successiva all'inizio del rapporto - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Forma
La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma - la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva - deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere soltanto la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell'esecuzione del contratto ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione - originariamente mancante - di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nell'inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)