Sez. 1, Sentenza n. 5489 del 22/10/1979 (Rv. 402076 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - FALSITA DELLE DICHIARAZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - FALSITA DELLE DICHIARAZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ASSICURATORE.*
La prova della falsita delle dichiarazioni rese dall'assicurato deve essere data dall'assicuratore, il quale deve anche provare - nel caso di attivita diversa da quella dichiarata - che la diversa attivita ha alterato il rischio; a carico dell'assicurato resta, in via di eccezione, la prova contraria, nel caso che egli contesti i fatti addotti dall'assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)