Sez. 1, Sentenza n. 7456 del 21/07/1990 (Rv. 468328 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA.*
In tema di dichiarazioni inesatte dell'assicurato, agli effetti di cui all'art. 1892 cod. civ., spetta all'assicuratore l'Onere di provare l'inesattezza delle dette dichiarazioni, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese, mentre è compito del giudice valutare, in via ipotetica, quale incidenza le circostanze taciute avrebbero potuto avere sulla prestazione del consenso da parte dell'assicuratore. (V 730/81, mass n 411205; (V 5489/79, mass n 402076; (V 348/79, mass n 396437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)