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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17155 del 26/05/2022 (Rv. 665089 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - Art. 182 ter l.fall. - Regola della c.d. "relative priority rule" - Applicabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665089-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva, previsto dal vigente art. 182 ter l.fall., segue la regola della "relative priority rule", in quanto contempla la possibilità – negata dall'art. 160, comma 2, l. fall. ai crediti di altra natura, muniti di privilegio, pegno o ipoteca – che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite, previsto da entrambe le disposizioni, del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione, a valori di mercato, dei beni gravati dalla prelazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato, seguita dal fallimento dell'impresa, per avere quest'ultima offerto ai crediti tributari e contributivi una soddisfazione in misura inferiore rispetto a quella ottenibile in sede di liquidazione fallimentare, mancando nella proposta concordataria la considerazione dei privilegi di cui agli artt. 2752 e 2753 c.c.).

Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1023 art. 11, Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)