Sez. 1, Ordinanza n. 34842 del 29/12/2024 (Rv. 673368-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione - Transazione fiscale - Applicazione della regola della relative priority rule - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La regola della c.d. "relative priority rule", prevista dall'art. 182-ter l.fall. per il trattamento dei crediti prelatizi di natura tributaria e contributiva - ove contempla la possibilità che essi siano soddisfatti parzialmente, purché in misura superiore o anche solo pari a quella riservata ai crediti prelatizi di grado inferiore, fermo restando il limite del soddisfacimento minimo nella misura che essi ritrarrebbero dalla liquidazione a valori di mercato dei beni gravati dalla prelazione - si applica anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis l. fall.
Legge Falliment. art. 182 ter, Legge Falliment. art. 182 bis, Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)