Sez. U, Sentenza n. 1985 del 22/07/1966 (Rv. 323851 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - CONTROVERSIE AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - ESTENSIONE - CONTROVERSIE AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE - CONDIZIONI.*
La giurisdizione esclusiva del consiglio di stato, in tema di rapporti di impiego dei dipendenti dello stato e degli altri enti pubblici si estende, giusta gli artt. 29, n. 1 e 30, primo e secondo comma, del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, a tutte le controversie derivanti dal rapporto di pubblico impiego- abbiano per oggetto la tutela di interessi legittimi ovvero di diritti soggettivi - e comprende, quindi, anche quelle controversie che abbiano contenuto patrimoniale, ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio abbia per titolo il predetto rapporto e cioe tutte le volte che il rapporto stesso, considerato nella sua Costituzione e nel suo svolgimento, funzioni da momento genetico diretto e immediato dei diritti che sarebbero stati lesi, disconosciuti o non riconosciuti dall'ente pubblico in pregiudizio dell'impiegato, come accade in materia di stipendi, indennita, o altri assegni dovuti in dipendenza diretta ed immediata del rapporto di impiego. (Cfr. 898-64 - 3246-63 - 2195-63).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)