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Sez. 1 - , Sentenza n. 32977 del 28/11/2023 (Rv. 669605 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Società agricola - Locazione, comodato, affitto di fabbricati e beni strumentali - Art. 2 d.lgs. n. 99 del 2004 - Rilevanza della norma ai soli fini fiscali - Fallibilità - Riferimento alla normativa civilistica e fallimentare - Esclusività.
Stato
decisa il 2023-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669605-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n.

abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.

Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)