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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023 (Rv. 666869 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Imprenditore agricolo - Attività connessa di trasformazione e commercializzazione - Limiti - Prevalenza relativa a prodotti propri - Onere della prova.
Stato
decisa il 2023-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666869-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.

Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)