Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 07/02/2014 (Rv. 629850 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva - Esclusione - Previsione espressa - Legale o contrattuale - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)