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Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 07/02/2014 (Rv. 629850 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva - Esclusione - Previsione espressa - Legale o contrattuale - Necessità.
Stato
decisa il 2014-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629850-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)