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Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 09/12/1980 Cc. (dep. 04/02/1981) Rv. 147495 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA AL REGIME DI SEMILIBERTA - PROGRESSI COMPIUTI DAL CONDANNATO - OMESSA INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NULLITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147495-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA AL REGIME DI SEMILIBERTA - PROGRESSI COMPIUTI DAL CONDANNATO - OMESSA INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NULLITA - FATTISPECIE.*

L'ammissione facoltativa al regime di semiliberta puo essere disposta solo quando i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario siano tali da rendere possibile il suo reinserimento nella societa. Pertanto, l'ordinanza che fa luogo al beneficio in parola senza menzionare i progressi del condannato e nulla per Mancanza di motivazione. (nella specie e stato escluso che il vago e generico riferimento ad una spontanea evoluzione del condannato 'verso il senso di responsabilita nei confronti dei familiari e del lavorò potesse costituire adempimento dell'Obbligo di motivazione).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)