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Sez. 3, Sentenza n. 21732 del 11/10/2006 (Rv. 592567 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Composizione dell'organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra - Pretesa illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592567-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, deducendosi l'assunta violazione dell'art. 102, comma secondo, Cost., con riferimento all'art. 6, comma settimo, della legge n. 409 del 24 luglio 1985 relativa all'istituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con specifico riguardo alla composizione dell'organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra, poiché quest'ultima norma (emanata in conseguenza del sopravvenuto riodinamento dell'attività odontoiatrica come professione sanitaria autonoma) trova fondamento - così come per tutte le professioni sanitarie - nella disciplina di cui all'art. 17 del d.l.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (recante la normativa sulla "ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina del loro esercizio"), la quale, siccome emanata prima della Costituzione della Repubblica, non si pone affatto in contrasto con il divieto di istituire "giudici straordinari o speciali" successivamente sancito dal suo art. 102, essendo, per l'appunto, precedente ad esso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102 com. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 6 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)