Sez. 3, Sentenza n. 4371 del 21/02/2013 (Rv. 625308 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Composizione dell'organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra - Pretesa illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost. - Manifesta infondatezza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 102, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale della legge n. 409 del 24 luglio 1985, nella parte in cui ha istituito la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con specifico riguardo alla composizione dell'organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra, poiché tale normativa trova fondamento - così come per tutte le professioni sanitarie - nella disciplina di cui all'art. 17 del d.l.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (recante la normativa sulla "ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina del loro esercizio"), la quale, siccome emanata prima della Costituzione della Repubblica, non si pone affatto in contrasto con il divieto di istituire "giudici straordinari o speciali".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 102 com. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 6 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)