Sez. 4, Sentenza n. 48 del 16/11/1988 Ud. (dep. 08/01/1990) Rv. 182942 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI VIETATI - NOZIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI VIETATI - NOZIONE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, è punito ai sensi dell'art. 21 legge 10 maggio 1976 n. 319, tanto lo scarico abituale che lo scarico occasionale, ed è indifferente che si tratti di veri e propri rifiuti ovvero di perdite involontarie, restando esclusi dall'Obbligo di autorizzazione preventiva soltanto quei fatti non riconducibili, neppure occasionalmente, alle attività ed agli insediamenti produttivi. (V mass n 178909, ed ivi citate; (V mass n 176432; (V mass n 171455).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)