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Sez. 3, Sentenza n. 12497 del 08/10/1985 Ud. (dep. 30/12/1985) Rv. 171455 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI - RESPONSABILITÀ ANCHE DEL TRASPORTATORE - SUSSISTENZA - RATIO - FATTISPECIE: VERSAMENTO NELLA DISCARICA COMUNALE ANZICHÉ NEL DEPURATORE.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171455-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI - RESPONSABILITÀ ANCHE DEL TRASPORTATORE - SUSSISTENZA - RATIO - FATTISPECIE: VERSAMENTO NELLA DISCARICA COMUNALE ANZICHÉ NEL DEPURATORE.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, è responsabile dello scarico non autorizzato non solo chi produce, ma anche colui che trasporta i rifiuti. Infatti, per l'art. 1 lett. A) legge 10 maggio 1976, n. 319, che disciplina "qualsiasi tipo" di scarico, sia "diretto che indiretto" sia "nelle acque", che "sul suolo" e "nel sottosuolo", il concetto di scarico deve essere inteso in senso ampio, sicché anche lo scarico indiretto ed occasionale è penalmente punibile. (nella specie è stata affermata la responsabilità di trasportatore il quale, impegnatosi con la società produttrice dei rifiuti al trasporto presso un depuratore, ne aveva invece effettuato il versamento senza autorizzazione in una discarica comunale). (V mass n 148713; (V mass n 152621; (V mass n 156360).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)