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Sez. 5 - , Sentenza n. 5438 del 03/03/2017 (Rv. 643456 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Assunzione di una nozione di notorietà inesatta – Censurabilità in sede di legittimità per violazione di legge - Sussistenza - Discrezionalità del giudice di merito nel ricorrere alla massima di esperienza - Sindacabilità in sede di legittimità – Limiti.
Stato
decisa il 2017-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643456-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

In tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l'assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio - da intendere come fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo - e non anche il concreto esercizio del suo potere discrezionale di ricorrere alla massima di esperienza, che può essere censurato solo per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)