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Sez. 1, Sentenza n. 17906 del 10/09/2015 (Rv. 636706 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Utilizzabilità da parte del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636706-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Il ricorso al fatto notorio attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un'inesatta nozione del notorio - da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo - e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo egli tenuto ad indicare gli elementi su cui si fonda la sua determinazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva desunto la notorietà dello stato di insolvenza del gruppo societario di cui era parte la resistente da numerose notizie di stampa non soltanto specialistiche, né esclusivamente locali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)