Sez. 1, Sentenza n. 866 del 21/03/1972 (Rv. 357091 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - LIMITI TEMPORALI AL POTERE D'IMPOSIZIONE E PRESUPPOSTO RELATIVO ALL'UBICAZIONE DEL COMUNE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI QUEI LIMITI ED ALLA INSUSSISTENZA DI DETTO PRESUPPOSTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - LIMITI TEMPORALI AL POTERE D'IMPOSIZIONE E PRESUPPOSTO RELATIVO ALL'UBICAZIONE DEL COMUNE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI QUEI LIMITI ED ALLA INSUSSISTENZA DI DETTO PRESUPPOSTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
I limiti temporali al potere d'imposizione, posti dalla legge 5 marzo 1963, n 246, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, come del pari il presupposto dell'ubicazione del comune, che ha deliberato tale imposta, nella zona di espansione urbanistica di altri comuni confinanti con popolazione superiore ai trentamila abitanti, non attengono a mere modalita di Esercizio del potere d'imposizione ma ne condizionano necessariamente l'esistenza. Conseguentemente, contestandosi la sussistenza di tale presupposto o denunciandosi la violazione di tali limiti, la Competenza giurisdizionale a conoscere della relativa controversia spetta all' autorita giudiziaria ordinaria. (Conf 3819'69, mass n 344138).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)