Sez. U, Sentenza n. 762 del 20/03/1973 (Rv. 363007 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - OGGETTO - PERIODO DEL POTERE IMPOSITIVO - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - OGGETTO - PERIODO DEL POTERE IMPOSITIVO - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art 25 della legge 5 marzo 1963 n 246 - dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 maggio 1966, n 44 - stabiliva che i comuni indicati nel primo comma potevano 'altresi applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro ché avessero 'alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformita al comma precedente ma prima dell'entrata in vigorè della legge. La riportata norma conferiva ai comuni un autonomo potere d'imposizione per il decennio 1953-1963; essa, fissando il periodo di tempo del potere impositivo del tributo, precedente all'entrata in vigore della legge, costituiva per cio stesso un limite interiore del potere medesimo, considerato sia sotto l'aspetto soggettivo (volonta astratta di imposizione), sia sotto l'aspetto oggettivo (imposizione del tributo relativo a serie indeterminate di persone, rispetto alle quali sussistessero i presupposti di imposizione per quel periodo). La norma dichiarata illegittima, circoscrivendo nel tempo in via assoluta ogni possibilita di manifestazione concreta del potere, doveva - quindi - considerarsi attributiva del potere medesimo, e non invece regolatrice delle modalita del relativo Esercizio. Ne consegue che la domanda giudiziale di rimborso delle somme corrisposte ai sensi della disposizione dichiarata illegittima comporta negazione in radice di uno specifico potere d'imposizione del comune, ed e inquadrabile - nell'ambito dell'efficacia retroattiva non assoluta della pronuncia di incostituzionalita - nello schema dell'art 2033 cod civ (indebito oggettivo), per cui la relativa controversia puo essere proposta dinanzi al giudice ordinario senza necessita del preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi secondo le modalita prescritte dall'art 285 del RD 14 settembre 1931, n 1175. (V 866/72, mass n 357091; 646/72, mass n 356702).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)