Sez. 1, Sentenza n. 414 del 12/03/1965 (Rv. 310713 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA - ESTREMI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA - ESTREMI.*
Quando siano fatti valere in giudizio vizi della cosa compravenduta, non solo e a carico della parte che allega l'esistenza dei vizi, l'Onere di provare l'identita della cosa che si assume viziata con la cosa che ha formato oggetto della compravendita, ma tale prova deve essere data in modo rigoroso e tale da offrire al giudice le basi per un convincimento pieno e preciso. Non e sufficiente, percio, la generica presunzione che possa essere tratta dal comportamento processuale della controparte, perche tale prova rigorosa possa dirsi raggiunta, essendo invece necessario che siano portati, dalla parte interessata, elementi positivi e specifici di accertamento. (V. 2341/61, 2356/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)