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Sez. 2, Sentenza n. 821 del 29/01/1983 (Rv. 425571 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO NEL FASCICOLO DI PARTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425571-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO NEL FASCICOLO DI PARTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'inserimento di documenti nel fascicolo di parte equivale alla loro produzione in udienza, quando essi vengono messi nella reale disponibilità dell'ufficio e dell'altra parte che può prenderne concreta conoscenza. (Conf 3110/77, mass n 386660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)