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Sez. 3, Sentenza n. 3110 del 11/07/1977 (Rv. 386660 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO NEL FASCICOLO DI PARTE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386660-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO NEL FASCICOLO DI PARTE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Quando un documento non sia prodotto dalla parte all'atto della Costituzione in giudizio, ai sensi dell'art 166 cod proc civ, ne risulti successivamente depositato con l'osservanza delle forme prescritte dall'art 87 cod proc civ, il suo inserimento nel fascicolo di parte deve intendersi equivalente alla produzione in udienza, quando esso viene posto comunque nella reale disponibilita dell'ufficio e dell'altra parte, che ne prende in concreto conoscenza. (V 714/71, mass nn 350500 e 350503; (V 1312/66, mass n 322607; (V 2797/64; (Conf 228/73, mass n 362065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)