Sez. 2, Sentenza n. 6603 del 04/12/1982 (Rv. 424240 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI - ESPLICITA INDICAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - REQUISITI - ESPLICITA INDICAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
Ai fini della Costituzione convenzionale di una servitù prediale non è indispensabile l'esplicita indicazione, nel titolo, del fondo (dominante o servente), essendo sufficiente che da altri elementi, attinenti alla natura stessa della servitù o alla ubicazione del fondo (servente o dominante) sia dato stabilire con certezza a carico o a vantaggio di quale fondo essa sia costituita. (Conf 3756/79, mass n 400195; (Conf 3220/77, mass n 386737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)