Sez. 2, Sentenza n. 3220 del 19/07/1977 (Rv. 386737 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - INDICAZIONE DEI FONDI - ESPRESSA INDICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - INDICAZIONE DEI FONDI - ESPRESSA INDICAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Costituzione dei diritti di servitu, non e necessario, che i fondi, tra i quali si vuole istituire il rapporto de quo, siano espressamente indicati ma e sufficiente che essi possano essere individuati in base a qualsiasi elemento obiettivo o subiettivo, come la natura stessa del rapporto, la situazione dei luoghi preesistente e quella nuova a cui le parti danno vita, la finalita che obiettivamente e delineata dalla convenzione. (V 2619/74, mass n 371070).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)