Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/1983 (Rv. 425017 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ANALOGICA - DIVIETO - DISCIPLINA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - NATURA DI "IUS SINGULARE" - CONSEGUENZE - UTILIZZAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO ELABORATI NELL'INTERPRETAZIONE DI TALE NORMA PER L'ESEGESI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - ANALOGICA - DIVIETO - DISCIPLINA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - NATURA DI "IUS SINGULARE" - CONSEGUENZE - UTILIZZAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO ELABORATI NELL'INTERPRETAZIONE DI TALE NORMA PER L'ESEGESI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
I principi di diritto elaborati in Sede di interpretazione della norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 circa la Determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, avente, di per sè, carattere di "ius singulare" e quindi non suscettibile di interpretazione analogica, secondo quanto disposto dall'art. 14 delle preleggi, non possono essere adoperati per l'esegesi dell'art. 10 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 (sul riordinamento del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas), giacché, pur disciplinando materie analoghe, le due norme, per chiara e non equivocabile "voluntas legis", contengono precetti e si rifanno a parametri contributivi diversi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)