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Sez. L, Sentenza n. 13560 del 21/07/2004 (Rv. 574747 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Indennità di turno prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle aziende private del gas - Soggezione a contribuzione - A favore del Fondo pensionistico integrativo aziendale ex legge n. 1080 del 1971 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574747-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

L'indennità di turno, prevista dall'art. 24 dei CCNL del 24 ottobre 1991 e del 4 maggio 1995 per i lavoratori dipendenti delle aziende private del gas, non avendo di regola (salve le eccezioni indicate dallo stesso articolo) carattere fisso, mensile e continuativo ed essendo invece legata al reale svolgimento dei turni non può essere fatta rientrare tra le indennità indicate dall'art. 10 della legge n. 1084 del 1971 e, quindi, non è assoggettabile a contribuzione. (Principio affermato dalla S.C. nel confermare la sentenza di merito che, sulla base di esso, aveva rigettato la pretesa dell'INPS per l'omesso versamento di contributi al Fondo pensionistico integrativo aziendale dei dipendenti delle aziende del gas ex legge n. 1084 del 1971, in relazione a somme corrisposte per indennità di turno nel periodo dal 1994 al 1998).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1971 num. 1084 art. 10, Contr. Coll. 24/10/1991 num. 24, Contr. Coll. 04/05/1995 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)