Sez. L, Sentenza n. 7440 del 12/12/1986 (Rv. 449492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO - COMPITO DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO - COMPITO DELL'AUTONOMIA COLLETTIVA - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 23 LUGLIO 1976 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE AUTOFERROTRANVIARIE.*
È rimessa all'autonomia collettiva la Determinazione della base di calcolo sulla quale va computata la maggiorazione della retribuzione per lavoro straordinario. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 6 CCNL 23 luglio 1976 per i dipendenti di aziende autoferrotramviarie - aveva erroneamente escluso dalla suddetta base di calcolo le mensilità aggiuntive e le gratifiche di pasqua e di ferragosto). (Conf 3104/85, mass n 440802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)