Sez. U, Sentenza n. 3104 del 22/05/1985 (Rv. 440802 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - MENSILITÀ AGGIUNTIVE E GRATIFICA PASQUALE - CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - COMPUTABILITÀ NELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - MENSILITÀ AGGIUNTIVE E GRATIFICA PASQUALE - CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - COMPUTABILITÀ NELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Le mensilità aggiuntive, come la tredicesima e la quattordicesima, ovvero la gratifica pasquale, integrano compensi dell'attività lavorativa di carattere non solo fisso, ma anche continuativo, dato che tale requisito non resta escluso dalla loro erogazione su base annua, trattandosi di mera modalità di pagamento, non incidente sulla frazionabilità in quote mensili. Pertanto, in tema di individuazione della retribuzione da prendere a base per il computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, e tenendo conto che la relativa indagine va condotta alla stregua dei patti della contrattazione individuale e collettiva (in difetto di un principio di onnicomprensività della retribuzione all'infuori dei casi in cui sia espressamente fissato dalla legge), le quote relative alle citate mensilità aggiuntive vanno incluse nella suddetta base di computo, in presenza di una clausola contrattuale che comprenda, al fine indicato, ogni Competenza accessoria a carattere fisso e continuativo (nella specie, artt. 6 lett. C e 17 del C.C.n.L. del 23 luglio 1976 per i dipendenti di aziende autoferrotramviarie). (V 2002/83, mass n 426851; (V 6615/82, mass n 424256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)