Sez. L, Sentenza n. 142 del 09/01/1992 (Rv. 475242 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Invalidità - Prova | Consulenza tecnica d'ufficio - Lacune ed errori - Incidenza sulla sentenza adesiva - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione d'invalidità - Invalidità - Prova
Qualora, nella controversia in tema di pensione d'invalidità, il giudice del merito basi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi carenze o deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già di semplice difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)