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Sez. L, Sentenza n. 7798 del 08/08/1998 (Rv. 517878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA | Consulenza tecnica d'ufficio - Sentenza di merito adesiva - Errore nella diagnosi - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PROVA

In tema di accertamento della sussistenza dei presupposti del diritto ad uno dei trattamenti previdenziali previsti dalla legge n.222 del 1984, la denuncia - in sede di legittimità - di un errore nella diagnosi del consulente tecnico di ufficio, fatta propria dal giudice di merito, non può essere formulata mediante esibizione di giudizi diagnostici di segno contrario. Occorre, infatti, che siano evidenziati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata) o, ancora, l'omissione di esami di laboratorio e strumentali dai quali non può prescindersi per la conferma di una diagnosi fondata sull'esame obiettivo. Diversamente le censure si risolvono in un'inammissibile contrapposizione del giudizio di parte a quello fatto proprio dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)