Sez. 3, Sentenza n. 6557 del 10/06/1991 (Rv. 472599 - 01)
Avvocato e Procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili | Onorari di avvocato - Liquidazione - Riferimento - Tabelle vigenti al momento dell'esaurimento delle prestazioni professionali - Sua individuazione.
Avvocato e Procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili
In considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva gli onorari per le prestazioni professionali dell'avvocato devono essere liquidati secondo le tabelle che siano vigenti al momento dell'esaurimento delle prestazioni stesse. Detto esaurimento, considerando l'attività dell'avvocato come un "unicum" per ogni grado, si ha quando al termine della udienza di discussione, la causa sia ritenuta in decisione dal giudice, atteso che le ulteriori vicende processuali (decisione in camera di consiglio, redazione e pubblicazione della sentenza) non impegnano più il difensore, mentre la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, ex art. 133 e 136 cod. proc. civ. ha come destinatari i procuratori, ove le parti siano costituite per loro tramite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)